Art. 9.
(Finanziamento del Fondo per il reddito sociale e copertura finanziaria).

      1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 5, terzo periodo, al finanziamento del FRS si provvede, per il primo anno di attuazione della presente

 

Pag. 8

legge, mediante utilizzazione delle risorse derivanti dall'istituzione di una imposta straordinaria, denominata «labor tax», consistente in una addizionale una tantum del 2,5 per cento sulla tassazione dei redditi di impresa, imponendo in particolare una tassazione sul margine operativo lordo.
      2. Al finanziamento del FRS per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge a decorrere dal secondo anno dalla data della sua entrata in vigore, si provvede mediante:

          a) l'incremento al 30 per cento dell'aliquota di imposizione sugli interessi derivanti da titoli pubblici ed equiparati, prevedendo comunque per i possessori di titoli pubblici ed equiparati la possibilità di optare per l'indicazione, nella dichiarazione annuale dei redditi, dei relativi interessi ed altri proventi percepiti e dell'ammontare dei titoli pubblici ed equiparati posseduti, ai fini dell'applicazione di un'aliquota di imposta del 20 per cento sui redditi riferiti ad un valore complessivo di titoli posseduti non superiore a 150.000 euro e del 25 per cento sui redditi riferiti alla parte del valore dei titoli che eccede i 150.000 euro. In tali casi l'imposta è applicata a titolo non definitivo e la tassazione è soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi;

          b) la tassazione dell'incremento di valore di titoli azionari (INVATA), ovvero del guadagno in conto capitale, con previsione di una aliquota di imposta che in ogni caso deve corrispondere a un unico livello del 30 per cento;

          c) l'inserimento nella dichiarazione annuale dei redditi di ogni reddito da capitale, ai fini dell'applicazione delle imposte dirette; a tale fine anche le aliquote e le ritenute sui redditi da capitale sono accorpate su un unico livello corrispondente al 30 per cento;

          d) la tassazione dei trasferimenti di capitale all'estero riguardanti le transazioni internazionali di capitale finanziario a carattere speculativo, con l'applicazione di un'aliquota sino al 3 per cento con riferimento alle operazioni aventi durata

 

Pag. 9

non superiore a sette giorni, di un'aliquota sino al 2,5 per cento per operazioni aventi durata non superiore a trenta giorni, di un'aliquota dell'1,8 per cento su operazioni di durata superiore a trenta giorni e di un'aliquota dello 0,5 per cento su operazioni di durata superiore a novanta giorni.

      3. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.